Le immagini possono contenere informazioni di carattere personale relative ad un soggetto identificato o identificabile e in particolare a persone fisiche. La loro raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi può integrare un “trattamento” di dati personali e potrebbe anche riguardare informazioni “sensibili”, per le quali sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati (v. art. 2, lett. d, del codice della privacy, secondo il quale è sensibile il dato idoneo a rivelare le convinzioni religiose o l’adesione ad organizzazioni di carattere religioso).
Il collegamento di una determinata persona fisica con un ente ecclesiastico costituisce un dato sensibile, in quanto idoneo a rivelare le convinzioni religiose ovvero, quantomeno, l’adesione ad organizzazioni di carattere religioso (art. 4, lett. “d”, d.lgs. 196/2003).
Ne consegue che per l’inserimento di tali dati in un sito internet, realizzandosi una ipotesi di diffusione al di fuori della confessione religiosa, occorre adempiere alle prescrizioni stabilite dal codice della privacy per il trattamento di dati sensibili.
Sulla base di tale inquadramento, con riferimento specifico alla pubblicazioni sul sito di una parrocchia di fotografie, si possono svolgere le seguenti considerazioni.
a) la possibilità di effettuare fotografie per un uso cd. “interno” all’ente ecclesiastico (ad esempio relative ad attività che si svolgono nell’oratorio in occasione di feste e gite parrocchiali) non richiede l’acquisizione del consenso della persona fotografata. Il Garante della privacy, in una vicenda similare, ha infatti precisato che “l’uso di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non ha ovviamente niente a che fare con le norme sulla privacy”, specificando che trattasi “di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale” (comunicato stampa del 17 dicembre 2003);
b) qualora le fotografie vengano destinate a diffusione (ad esempio tramite internet) o comunicate sistematicamente a terzi (ad esempio su un giornalino parrocchiale), si debbono rispettare le disposizioni in materia di privacy (cfr. Garante privacy, Newsletter, 10-23 gennaio 2005 e provvedimento 12 marzo 2003 in www.garanteprivacy.it). Ciò comporta che il soggetto titolare del trattamento deve informare le persone interessate nei casi e nei modi previsti dall’art. 13 del codice della privacy, all’atto della raccolta, oppure in un momento successivo a seconda che i dati siano raccolti o meno presso l’interessato. Dovrà essere inoltre raccolto il previo consenso della persona, scritto nel caso di dati sensibili. Dovranno, quindi, essere rispettate le autorizzazioni del garante e rispettate le misure di sicurezza per il trattamento. In ogni caso, vanno rispettate, tra le altre, le norme relative, in particolare, alla liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza del trattamento, al trattamento dei dati per finalità lecite e all’esercizio dei diritti di accesso dell’interessato.
Inoltre, la raccolta, la comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini deve avere luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, potendosi utilizzare l’immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall’ordinamento (v. art. 10 del codice civile).
Debbono, poi essere considerate le garanzie previste per l’esposizione, la riproduzione e la messa in commercio del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a meno che la riproduzione dell’immagine sia giustificata “dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico” e vietano, comunque, l’esposizione o la messa in commercio qualora rechi “pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata” (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633).
Con riguardo, poi, alle fotografie relative ai minori, si debbono richiamare gli specifici interventi in materia da parte del Garante della privacy (v. documento 6 maggio 2004) in materia di diritto di cronaca e rispetto delle persone, con riguardo al trattamento effettuato per finalità giornalistiche.
Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo per la tutela della privacy, i maggiori dei 16 anni possono dare il proprio consenso alla gestione delle immagini, mentre per i minori di 16 anni vale come sempre il consenso dato dai genitori.
Avv. Carlo Acquaviva